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TEGM - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TASSO SOGLIA USURA)

 

Il calcolo del tasso deve tener conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito” (art. 644 c.p.) e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, le istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca Italia nel 2009, includono tra i costi da inserire nel calcolo del tasso usurario:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”);

2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l’operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;

4) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;

5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;

6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);

7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;

8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l’operazione di finanziamento.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse;

b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);

c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;

d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;

e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

 

In merito agli interessi di mora e alle penali di estinzione anticipata, seppur escluse dal calcolo del TEGM cosi come previsto dalle suddette istruzioni della Banca d’Italia, sono comunque assoggettati alla normativa antiusura (interessi di mora: tasso-soglia trimestralmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

 

Quali sono le operazioni di finanziamento cui si applica la legge n. 108/96 (Legge anti-usura)?

  • Aperture di credito in conto corrente;

  • Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale;

  • Credito personale;

  • Credito finalizzato;

  • Factoring;

  • Leasing;

  • Mutui;

  • Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione;

  • Credito revolving e con utilizzo di carte di credito;

  • Altri finanziamenti: ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i mutui che prevedono l’erogazione "a stato avanzamento lavori" nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito;

  • Operazioni in valuta;

  • Posizioni classificate a sofferenza;

  • Crediti ristrutturati;

  • Operazioni a tasso agevolato;

  • Operazioni a tassi di favore;

  • Finanziamenti revocati;

  • Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito;

  • Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento.

  • Finanziamenti infragruppo;

  • Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista;

  • Crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge.

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