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Legittimato a presentare il ricorso per l’accordo di sovraindebitamento è:
1. il debitore che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali di cui
all’art. 1 della L.F.;
2. l’imprenditore agricolo (art. 7, c. 2-bis);
3. la c.d start up innovativa (art. 31 del D.L. n. 179 del 18.10.2012).


E’ evidente la volontà del legislatore di intervenire esclusivamente in settori in cui non sia già previsto dall’ordinamento alcun procedimento collettivo di composizione dell’insolvenza, restando fuori dall’ambito applicativo della disciplina in commento tutti i soggetti per i quali la legge ha già compiutamente regolato la liquidazione ed il concorso dei creditori. Spetta dunque all’interprete individuare in negativo i soggetti che possono essere ammessi alla procedura fra quelli non assoggettabili alle procedure di cui alla Legge Fallimentare.

Viene qui di seguito formulata, senza alcuna pretesa di esaustività, una elencazione dei soggetti legittimati a richiedere l’accesso alla nuova procedura.

 

1) CONSUMATORE
Inteso, per espressa previsione normativa, come debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, c. 2, lett. b).
Il consumatore può accedere alternativamente:
- al piano del consumatore (rif. norm. art. 6, secondo periodo: “il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8”);
all’accordo da sovraindebitamento (rif. norm. art. 7, c. 1-bis: “fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento [...]”);
alla liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione” (rif. norm. art 14-ter: “in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore [...], può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”): l’esdebitazione è possibile solo se il debitore è una persona fisica (rif. norm. art. 14- terdecies: “il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui [...]”).

2) SOGGETTI DIVERSI DAL CONSUMATORE:


- IMPRENDITORE COMMERCIALE SOTTO-SOGLIA
Ai sensi dell’art. 1, co. 2, L.F., sono esclusi dal fallimento gli imprenditori commerciali sotto-soglia, vale a dire sotto i seguenti parametri di riferimento:
- attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000;
- ricavi lordi complessivi annui non superiori ad € 200.000;
- debiti di ammontare non superiore ad € 500.000, compresi i debiti non
scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.
IMPRENDITORE COMMERCIALE SOPRA-SOGLIA MA CON DEBITI INFERIORI AD EURO 30.000 
Secondo l’art. 15, co. 9 della L.F., l’imprenditore sopra-soglia non può essere dichiarato fallito se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è inferiore ad euro 30.000. Tuttavia, sussistono dubbi che tale soggetto possa essere ammesso alla procedura di composizione della crisi, risultando comunque assoggettabile al fallimento nel corso del procedimento o anche dopo l’omologazione dell’accordo da sovraindebitamento qualora in un nuovo procedimento risultino debiti scaduti superiori a euro 30.000. In favore dell’ammissione alla procedura potrebbe militare però la previsione di cui all’art. 12, c. 5, secondo cui la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo da sovraindebitamento.


- IMPRENDITORE CESSATO
Gli imprenditori commerciali che hanno cessato l’attività ed hanno proceduto alla cancellazione dal Registro delle Imprese non possono essere dichiarati falliti, ex art. 10 della L.F., decorso un anno da tale cancellazione. Tuttavia, non si può escludere che venga successivamente dichiarato il fallimento in quanto, ai sensi dell’art. 10, co. 2, della L.F., il creditore o il P.M. possono dimostrare che il momento di effettiva cessazione sia successivo a quello della formale cancellazione, facendo quindi ricadere nell’anno l’istanza di fallimento. In tal caso, sempre secondo l’art. 12, c. 5, la dichiarazione di fallimento risolve l’accordo con i creditori, anche se omologato.


- SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE
Il socio illimitatamente responsabile di una società cessata da oltre un anno non è fallibile ex art. 10 della L.F.. Tale soggetto sembrerebbe legittimato ad accedere ai procedimenti in questione (destinati a riguardare ovviamente tutti i loro creditori, siano essi personali o sociali), dal momento che non può fallire in via autonoma (ma solo in estensione per effetto del fallimento della società), così come non può essere ammesso in proprio al concordato preventivo.
Il socio illimitatamente responsabile che abbia sciolto il rapporto sociale da oltre un anno per morte, recesso, esclusione o cessione della quota sociale o che abbia perduto da oltre un anno la responsabilità illimitata per operazioni di trasformazione, fusione o scissione non può essere dichiarato fallito ex art. 147, co. 2, della L.F., se sono state osservate le prescritte formalità e se l’insolvenza della società non attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.


- EREDE DELL’IMPRENDITORE DEFUNTO
Non sembrerebbe possibile che l’erede per il defunto possa presentare domanda di ammissione alla procedura, a ciò ostando l’applicazione in via analogica dell’art. 11 della L.F. : La norma testualmente recita: “L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell’articolo precedente. L’erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3). Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile”.

 

- PROFESSIONISTI, ARTISTI E ALTRI LAVORATORI AUTONOMI
I professionisti intellettuali sono quelli il cui esercizio dell’attività è subordinato al superamento dell’esame di Stato di cui all’art. 33, c. 5, Cost. e all’iscrizione in un albo disciplinato da leggi speciali (ad es. avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, notai, medici, farmacisti, etc). Non sono qualificabili come imprenditori in quanto manca un’attività economica diretta alla produzione di servizi nell’accezione di cui all’art. 2082 c.c..
Gli artisti sono inquadrabili nei lavoratori autonomi dello spettacolo (ad es. attori, registi, scenografi, orchestrali, cantanti, annunciatori, etc) ed anch’essi non svolgono attività economica nell’accezione di cui all’art. 2082 c.c..
Rientrano nella categoria residuale degli altri lavoratori autonomi quei soggetti che esercitano attività c.d. libere, che non necessitano, per il relativo esercizio, del sostenimento di un esame di Stato.

 

- SOCIETÀ PROFESSIONALI EX L. 183/2011
La L. n. 183 del 12.11.2011 che consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate secondo i modelli societari delle società di lucro (di persone e di capitali e delle cooperative del codice civile), nulla dispone circa l’assoggettamento alle procedure concorsuali.
Considerato che di attività strettamente professionale si tratta, si dovrebbe concludere per la non assoggettabilità alle procedure concorsuali (un’ulteriore conferma si potrebbe rinvenire nel fatto che anche la società di avvocati è esclusa dal fallimento ex art. 16, co. 3, del D.Lgs. n. 96 del 2.2.2001).

 

- ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI O STUDI PROFESSIONALI ASSOCIATI
Le associazioni professionali non hanno soggettività giuridica, ma solo quella tributaria. Conseguentemente, in dottrina si ritiene che possano accedere alla procedura solamente con la sottoscrizione congiunta di tutti gli associati professionisti poiché il patrimonio delle associazioni professionali è regolato dalle norme sulla comunione, e quindi dovendo considerarsi gli associati sul lato attivo delle attività, quali comproprietari e contitolari nei beni e dei crediti dell’associazione mentre sul lato delle passività quali condebitori.

 

- SOCIETÀ SEMPLICI COSTITUITE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Le società semplici sono dotate di soggettività giuridica e, pertanto, i creditori sociali si soddisfano in via diretta sul patrimonio della società, ed in via sussidiaria, solidale e illimitata sul patrimonio dei soci, in concorso con i creditori particolari di questi ultimi. Pertanto, la proposta ai creditori può essere sottoscritta dagli amministratori nel rispetto delle norme sulla rappresentanza e amministrazione delle società semplici, ma dovrà tener conto anche del patrimonio dei singoli soci professionisti.

 

- ENTI PRIVATI NON COMMERCIALI
Sono soggetti che esercitano attività senza fine di lucro, e che hanno una rilevanza sociale potendosi occupare, fra le altre, di assistenza sociale, cooperazione e solidarietà internazionale, promozione del volontariato, tutela dei diritti etc. Tali soggetti, quando svolgono parzialmente attività commerciale, sono da ritenersi assoggettabili alle procedure concorsuali a condizione che superino i valori-soglia di cui all’art. 1, co. 2, della L.F.. Rientrano nella categoria in questione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- associazioni riconosciute ex art. 14 e ss, c.c.;
- fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss, c.c.;
- associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss, c.c.;
- comitati ex art. 39 e ss, c.c.;
- organizzazioni di volontariato ex L. n. 226/1991;
- associazioni di promozione sociale ex L. n. 383/2000;
- organizzazioni non governative ex art. 28 L. n. 287/1991 e ex L. n.
383/2000;
- associazioni sportive dilettantistiche ex L. n. 398/1991;
- enti lirici ex D.Lgs. n. 367/1996;
- ONLUS ex D.Lgs. n. 460/1997;
- centri di formazione professionale ex L. n. 845/1978;
- istituti di patronato ex L. n. 152/2001 e D.P.R. n. 1017/1986.

 

- ENTI PUBBLICI
Per espressa disposizione di legge sono esclusi dal fallimento. Non sembrerebbe applicabile la procedura da sovraindebitamento, essendo questi semmai soggetti a procedure concorsuali alternative quali la liquidazione coatta amministrativa, ovvero a disposizioni speciali riguardanti i singoli tipi di enti.
Tali soggetti possono accedere alternativamente:
- all’accordo da sovraindebitamento;
- alla liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.

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