
Il recupero di beni e somme di denaro che si trovano all’estero - Sequestro Conservativo su Conti Bancari a seguito del Regolamento UE n. 655/2014.
Il regolamento UE n. 655/2014 ha istituito la procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (d’ora in avanti OESC), che può essere riconosciuta ed eseguita negli Stati membri senza procedure di exequatur. Con questa misura cautelare si vuole facilitare il recupero dei crediti nello spazio giuridico europeo. Il legislatore si è posto l'obiettivo di bilanciare le istanze di tutela del credito con quelle di garanzia del diritto di difesa del debitore.
La data di entrata in vigore negli Stati Membri è il 18 gennaio del 2017, eccettuati la Danimarca ed il Regno Unito.
Tale regolamento, la cui base giuridica risiede nell’art. 81, par. 2, TFUE, costituisce uno strumento comunitario di cooperazione giudiziaria in materia civile e pertanto si colloca nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Oggetto - Campo di applicazione - Procedura.
Il creditore potrà ottenere un’OESC al fine di impedire al debitore di compromettere la successiva esecuzione del credito mediante il trasferimento o il prelievo di somme che sono detenute dal debitore, o in suo nome, in un conto bancario presso uno Stato membro, fino a concorrenza dell'importo specificato nell’ordinanza stessa (art. 1).
L’OECS, rispetto ai rimedi cautelari previsti dal diritto interno, è: autonoma, concorrente ed alternativa.
Campo di applicazione del regolamento UE n. 655/2014.
Si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale con carattere transnazionale. Caso transnazionale: il conto bancario su cui si intende procedere con OESC deve essere tenuto in uno Stato Membro che non sia quello dell’autorità giudiziaria presso cui sia stata presentata la domanda di OESC o quello in cui il creditore è domiciliato (art. 3).
Non si applica (art. 2): alla materia fiscale, doganale o amministrativa e agli acta iure imperii. Non rientrano nel suo campo di applicazione neppure i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale tra coniugi o da rapporti con effetti assimilabili al matrimonio, i testamenti e le successioni, i crediti nei confronti di un debitore assoggettato ad una procedura concorsuale, la sicurezza sociale e l’arbitrato.
Procedura.
L’OESC può essere domandata dal creditore sia prima dell'avvio di un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro, sia nel corso del processo di merito, fino a quando è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa una transazione giudiziaria. La competenza spetta al Giudice che dovrebbe pronunciarsi sul merito (art. 6, par. 1).
Dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, un titolo esecutivo, competente sarà invece il Giudice che ha emesso il titolo (art. 6, par. 3).
Presupposto per l'emissione dell'OESC: il creditore deve aver fornito prove sufficienti in ordine al fumus boni iuris e al periculum in mora (art. 7).
La domanda di ordinanza deve essere depositata utilizzando il modulo elaborato ex art. 52, par. 2, e deve contenere le informazioni di cui all'art. 8.
L'autorità giudiziaria decide con una procedura scritta sulla base delle informazioni e prove fornite dal creditore nella domanda, se le ritiene insufficienti può chiedere al creditore di fornire ulteriori prove documentali (art. 9).
L'OESC viene emessa inaudita altera parte (art. 11) entro 10 giorni, ovvero 5 giorni dal deposito della domanda, se il diritto del creditore risulta da sentenza, transazione o atto pubblico (art. 18). Ai sensi dell'art. 22, l'OESC è riconosciuta ed è esecutiva negli altri Stati membri senza alcuna procedura di esecutività (c.d. exequatur).
L'ordinanza dev'essere trasmessa tempestivamente alla banca dove è tenuto il conto corrente del debitore affinché quest'ultima provveda al blocco dell'importo indicato (art. 23).
La notifica o comunicazione dell'OESC al debitore, ex art. 28, avviene solo dopo la sua esecuzione. La ratio della disciplina è quella di garantire l'effetto sorpresa della misura cautelare europea così da prevenire eventuali atti fraudolenti del debitore.
A tutela del debitore è tuttavia previsto che nel caso in cui il creditore non sia munito di titolo esecutivo, esso debba costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura ed assicurare il risarcimento di eventuali danni patiti dal debitore in conseguenza dell'ordinanza (art. 12).
È inoltre disciplinata all'art. 13 una responsabilità per colpa in capo al creditore.
Mezzi di ricorso avverso l’OESC a tutela del debitore.
Disciplinati nel capo IV del regolamento: il debitore può esercitare il suo diritto di difesa, chiedendo la revoca o modifica della stessa o la limitazione o cessazione dell'esecuzione. Se la legislazione nazionale lo consente il debitore può inoltre fornire garanzie in sostituzione del sequestro sino alla concorrenza dell'importo dell’ordinanza.
Trasparenza dei patrimoni all’estero.
La richiesta di informazioni sui conti bancari può essere presentata dal creditore indipendentemente dal fatto che disponga o meno del titolo esecutivo.
Dunque il creditore può: 1- presentare la richiesta nella domanda di OESC, giustificando i motivi per cui ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro. In tal caso la richiesta verrà trasmessa dall'autorità giudiziaria, presso cui è depositata la domanda di OESC, all'autorità di informazione dello Stato membro di esecuzione, affinché quest'ultima ottenga le informazioni necessarie per individuare i conti correnti del debitore; 2- se il creditore non dispone ancora del titolo esecutivo, la richiesta di informazioni può essere da lui effettuata purché l'importo del credito sia “rilevante” e a condizione che esso fornisca la prova dell'urgente necessità di acquisire le informazioni sui conti bancari del debitore, altrimenti l'esecuzione del credito potrebbe essere compromessa.
I dati personali, che vengono comunicati dalle autorità competenti, possono essere utilizzati e trattati soltanto per un periodo limitato e per i fini sottesi all'emissione dell'OESC, ciò è previsto a garanzia del diritto alla riservatezza e della dignità del debitore (art. 47).