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REATI TRIBUTARI – ESCLUSO ANCHE IL FISCO DAL RICORSO CONTRO IL DINIEGO AL SEQUESTRO SUI BENI

 

Neanche il Fisco può ricorrere per Cassazione con il diniego del sequestro conservativo sui beni del debitore erariale.
Investita di una vicenda in cui il Tribunale del riesame aveva ritenuto inammissibile l’istanza di riesame proposta dalle parti civili: Ministero delle Finanze ed Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un procedimento penale per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, avverso un provvedimento con cui era stata respinta la richiesta di sequestro conservativo sui beni dell’amministratore delegato di una Spa per carenza di legittimazione delle su indicate parti civili, la Corte di Cassazione (con sentenza n. 42230 del 2015) nel dichiarare inammissibile il ricorso ha respinto la tesi difensiva secondo la quale, essendo i crediti dalla pubblica amministrazione dipendenti dalla commissione di reati tributari, essi non sarebbero azionabili, neppure in fase cautelare, in sede civile, dovendo essere tutelati dinanzi alle competenti commissioni tributarie e con i limiti caratteristici di tale giurisdizione, ed ha ribadito che alla parte civile non conferita alcuna legittimazione alla impugnazione del provvedimento di base che abbia un contenuto sfavorevole, dovendo pertanto inserire in tale tipologia di provvedimenti decisori (unitamente all’atto di annullamento o di revoca del sequestro originariamente concesso) anche l’atto con il quale è stata dichiarata inammissibile l’impugnazione del rigetto della richiesta di concessione del sequestro conservativo.
Prima di soffermarci sulla interessante pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno ricordare che l’art. 325 c.p.p., nel disciplinare il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 322-bis o 324 c.p.p., prevede che la relativa legittimazione ad agire sia concessa al pubblico ministero, all’imputato, al suo difensore, alla persona nei cui confronti è stato disposto il provvedimento di sequestro ed a quella che assume di avere diritto alla restituzione di quanto sequestrato. Fra tali soggetti, come è pertanto agevole evincere, non è contemplata anche la parte civile.
Ancora di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale esistente in seno alla Corte stessa in ordine alla possibilità per la parte civile di proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento con il quale era stato annullato o revocato il decreto di sequestro conservativo emesso ad istanza di tale parte – essendosi infatti espressa nel senso della legittimazione anche della parte civile la Sez. II, 30 gennaio 2013, n. 4622, mentre ha negato tale potere alla parte civile la Sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 5928 – ha testualmente affermato il principio di diritto in forza del quale la parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che abbia annullato o revocato, in sede di riesame, ai sensi dell’art. 318 c.p.p., l’ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile (Cass. SS.UU. 20 novembre 2014, n. 47999).
Tale principio è evidentemente applicabile anche in relazione all’ipotesi in cui il Tribunale della cautela abbia dichiarato inammissibile l’appello avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata la prima istanza di sequestro.
Tanto premesso, nel caso in esame, sia il Ministero delle Finanze che l’Agenzia delle Entrate, pur consapevoli di tali limiti normativi e giurisprudenziali, avevano però proposto il ricorso per Cassazione, sostenendo che la posizione della Amministrazione non troverebbe tutela nell’art. 22 Dlgs n. 472 del 1997 in quanto il credito nel caso in questione vantato deriverebbe dalla violazione dell’art. 416 c.p. che, per il giudice tributario, si porrebbe come un quid facti esterno rispetto al contenuto dell’avviso di accertamento tributario contestato.
L’amministrazione aveva altresì dedotto la violazione della direttiva comunitaria n. 2012/29, la quale assicurerebbe il grado minimo di tutela per quanto riguarda i diritti delle vittime della criminalità, tutela che, secondo l’interpretazione della normativa offerta dal Tribunale non sarebbe assicurata alla parte civile; peraltro il Tribunale si sarebbe altresì sottratto all’obbligo, sancito dall’art. 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione, di sollevare, prima di procedere alla autonoma interpretazione della normativa comunitaria, la specifica questione di fronte agli organi giurisdizionali comunitari; a tal proposito la difesa pubblica si preoccupava di rilevare che, essendo il ricorso per cassazione avverso il provvedimenti cautelari reali consentito solo per violazione di legge, rispetto a tutti gli altri temi il giudice del riesame si pone rispetto alla questione di fronte a lui sollevata come giudice di estrema istanza.
La Cassazione, come detto, ha dichiarato inammissibile il ricorso richiamando la decisione delle Sezioni Unite che vieta alla parte civile di ricorrere in tali casi. In più hanno osservato i Supremi Giudici, nessun rilievo ha la circostanza che il credito in questo caso specifico vantato dalla costituita parte civile sia un credito tributario, posto che, semmai vi è da parte dell’ordinamento la predisposizione di peculiari strumenti volti a rafforzare la posizione di vantaggio che l’Erario ha, per evidenti ragioni di generale interesse, in ordine alla conservazione dei mezzi per la soddisfazione del credito di diritto pubblico conseguente all’evasione delle imposte avvenuta anche per effetto di condotte costituenti reato (sulla possibilità di attivare lo strumento di cui all’art. 22 D.lgs. n. 472 del 1997 a garanzia non solo delle sanzioni irrogate a carico del contribuente infedele ma anche per i debiti di imposta su di lui gravanti in base al processo verbale di constatazione: Corte di Cassazione, Sez. V, Civile, 28 gennaio 2010, n. 1838).
Da qui dunque l’inammissibilità del ricorso.

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