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Eccezione di prescrizione in materia di contratto di conto corrente con apertura di credito, azione di ripetizione, illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali.

 

La domanda di ripetizione delle somme illegittimamente percepite dalla banca trattandosi di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti ex art. 2033 c.c. è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c.

L’eccezione di prescrizione costituendo un eccezione in senso stretto deve essere sollevata dalla parte alla quale spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizionale (Cass. 3578/2004; Cass. 4468/2004), ”restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa" (Cass. 16326/2009).  

In tal senso anche Cass. 3465/2013; Cass. 4518/2014. 

 

Un caso specifico: Tribunale di Ascoli Piceno – Sentenza 29 settembre 2015, n. 1069.

 

Le tematiche affrontate riguardano: l’azione di ripetizione, l’eccezione di prescrizione decennale e l’illegittimità degli interessi anatocistici, ultralegali ed altri oneri non concretamente pattuiti.

Entrando nel merito della questione, la società attrice citava in giudizio la Banca convenuta, deducendo:

  • l’applicazione di tassi di interessi contra legem su tutti i contratti di conto corrente ed i documenti di apertura di c/c, affidamenti e finanziamenti stipulati tra le parti;

  • l’applicazione sugli scoperti di conto (cd. affidamenti), di interessi ultralegali, nonché la pratica della capitalizzazione in violazione del disposto normativo;

  • l’applicazione, senza un valido titolo, delle commissioni di massimo scoperto, delle valute e delle spese;

  • che, inoltre, erano stati applicati dalla Banca convenuta interessi eccedenti le soglie, ai sensi della Legge n. 108/96.

Alla luce di quanto sopra, la società attrice chiedeva:

  1. l’accertamento dell’esatto ammontare dei saldi dare/avere dei conti correnti oggetto di causa, in conformità alle pattuizioni intercorse tra le parti ed alle norme di legge secondo i tassi effettivamente dovuti;

  2. conseguentemente la condanna della Banca convenuta al pagamento di quanto fosse risultato a credito che, prudenzialmente, veniva indicato dalla stessa società attrice in complessivi euro 147.927,23, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di istruttoria, oltre al risarcimento dei danni subiti, interessi e rivalutazione monetaria.

 

La Banca convenuta, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere dalla società attrice e la decadenza della stessa dalle contestazioni del rapporto in essere, avendo omesso di contestare gli estratti conto nei termini di legge e, contestando, nel merito, tutto quanto sostenuto dalla società attrice e chiedeva, conseguentemente, il rigetto delle domande spiegate.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Dott. Annalisa Giusti, in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, ha statuito che la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto. Ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto.

Per quanto concerne, poi, il tasso d’interesse contenuto nel contratto di conto corrente bancario, non basta la semplice indicazione del T.A.N. (Tasso Nominale Annuo), ma è necessario che ci sia l’indicazione del T.A.E. (Tasso Annuo Effettivo) e del costo complessivo del finanziamento. In caso contrario, di conseguenza, dovrà essere applicato il tasso sostituivo ex art. 117 T.U.B., senza alcun tipo di capitalizzazione.

Ai fini del calcolo del T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), infine, si deve sempre computare l’incidenza delle commissioni di massimo scoperto, sia prima che dopo il 2010.

 

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