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BANCA - ISTITUTI DI CREDITO:  LIMITI AL DIVIETO DI ANATOCISMO EX ART. 1283 C.C., USI CONTRARI E CONDIZIONI DETERMINATE.

 

L’art. 1283 c.c. pone il divieto di pattuizione degli interessi sugli interessi salvo usi contrari ed a specifiche condizioni.

 

Quali sono le condizioni indicate dalla normativa?

E’ consentita la capitalizzazione degli interessi:

  • dal giorno della domanda giudiziale;

  • per effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;

  • sempre che questi siano scaduti da almeno sei mesi (ciò significa che non è possibile che gli interessi producano a loro volta interessi se non è trascorso almeno un semestre dalla nascita dell’obbligazione).

 

La Corte di Cassazione (Cass. 24160/2014; Cass. 21340/2013; Cass. 5218/2011; Cass. 4935/2006; Cass. 10500/2006; Cass. 9474/2004; Cass. 12043/2004; Cass. 8377/2000; Cass. 7507/2001; Cass. Sez. Un., 10156/1998; Cass., Sez. Un., 670/1975) ha stabilito alcuni principi che di seguito si riportano:

  • dalla data di proposizione della domanda giudiziale gli interesse anotocistici per essere corrisposti devono essere stati accumulati per almeno sei mesi dalla stessa;

  • la parte deve proporre una domanda specifica in giudizio rivolta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi anatocistici che saranno prodotti sugli interessi moratori a decorrere dalla proposizione della domanda;

  • qualora la domanda sia ambigua e suscettibile di essere interpretata, stante la necessaria specificità della richiesta di anatocismo, il Giudice non può ritenere proposta la domanda di tali interessi, per il rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;

  • nel caso in cui tale domanda non sia formula in primo grado ne resta preclusa la possibilità di avanzarne richiesta (per la prima volta dunque) in secondo grado (appello).

La previsione normativa di cui all'art. 1283 c.c. riveste dunque carattere imperativo ma, come anzidetto fa salvi gli “usi contrari”.

La giurisprudenza più recente si è concentrata sulla natura di tali “usi contrari” in quanto nelle controversie in materia di anatocismo spesso la Banca eccepisce la sussistenza di un uso contrario che legittimerebbe gli interessi su interessi. 

Occorre fare una distinzione fra uso negoziale e uso normativo. 

L’uso negoziale è la fattispecie indicata nell’art. 1340 c.c., secondo cui le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto.

L’uso normativo è invece la diversa ipotesi di cui si trova traccia nelle preleggi. 

La questione della natura degli usi concernenti l’anatocismo è stata da sempre dibattuta, come dimostra la presenza di sentenze contrastanti sul punto. Nel 2004 però la Corte di Cassazione a S.U. si è pronunciata ponendo fine a tali contrasti giurisprudenziali e aprendo la strada ad un nuovo e successivo orientamento giurisprudenziale. Le Sezioni Unite affermano che gli “usi contrari” suscettibili di derogare al precetto dell’art. 1283 c.c. sono veri e propri “usi normativi”, consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento giuridico (opinio). Secondo la Cassazione, dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all’inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell’ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell’associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.

Gli usi contrari al fine di poter superare il precetto codicistico devono pertanto avere carattere normativo, ossia operare sullo stesso piano di tale norma.

 

 

 

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