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CONTRATTO DI MUTUO: INTERESSI DI MORA NEL TEG APPLICAZIONE ART.1815 C.C. - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

 

Tribunale di Benevento Ordinanza n.43/2016.

 

Il punto focale dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in persona del Giudice Genovese risiede nell’individuazione di un criterio ben preciso per la determinazione del tasso di interesse globale da confrontarsi con il tasso soglia. 

In particolare il Giudice, pur richiamando per talune argomentazioni un filone giurisprudenziale esistente e già sufficientemente consolidato, ha disposto, sulla base delle conclusioni del CTU, che il tasso di interesse globale va determinato sommando al tasso di mora il differenziale tra il TAEG ed il TAN, indicativo quest’ultimo dell’incidenza delle spese e degli oneri accessori sul costo del finanziamento. 

Il confronto di tale parametro con il tasso soglia vigente al momento della stipula determina l’usurarietà, o meno, del contratto, ab origine. In caso di superamento del limite di legge, come in effetti nel caso in oggetto, il finanziatore è tenuto a rimborsare tutti gli interessi a qualunque titolo percepiti, ex art. 1815 c.c. e nessun ulteriore interesse è dovuto dal cliente alla banca.

Precisa dunque il giudice che tutti gli interessi, sia di corrispettivo che moratori, tutti gli oneri, le spese e le remunerazioni pretese dal finanziatore, a qualunque titolo pattuite, devono essere ricomprese in un unico parametro, espressione del costo/rendimento complessivo dell’operazione di finanziamento, da raffrontarsi con il tasso soglia e che la misura di tale parametro va comunque effettuata in riferimento alla “peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella più svantaggiosa per il cliente.” 

Tale conclusione è stata raggiunta nonostante il contratto prevedeva l’apposizione di una specifica “clausola di salvaguardia”, che tende a ricondurre entro i limiti di legge la determinazione degli interessi usurari eventualmente pattuiti in contratto. 

In particolare, il CTU ha ravvisato l’effettivo superamento del tasso soglia al momento della stipula del contratto, nonostante appunto la presenza della “clausola di salvaguardia”  (che riguarda soltanto gli interessi moratori) in quanto sommando il pur limitato tasso di mora con il differenziale TAEG-TAN è stato determinato  un superamento del tasso soglia.

Per questo motivo, il Tribunale ha condannato l’istituto di credito a restituire al mutuatario la somma di Euro 353.700,65 oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.

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