
LA NUOVA DISCPLINA DELL'ANATOCISMO BANCARIO: D.L. N. 18/2016 (C.D. DECRETO "SALVA BANCHE")
Il d.l. 14.2.2016, n. 18 (c.d. decreto salva banche) ha ripristino l’anatocismo abrogato dalla legge di Stabilità 2014 riformulando, ancora una volta, il secondo comma dell'art. 120 del Testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993).
In via di sintesi, l’anatocismo continuerà ad operare relativamente agli interessi di mora:
-
nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento e nei finanziamenti concessi attraverso le carte di credito (le cosiddette revolving card);
-
viene stabilita la reciprocità di trattamento tra banca e cliente nel calcolo degli interessi, ovvero la periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori è annuale (precedentemente la capitalizzazione era di regola trimestrale);
-
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; il cliente per pagare gli interessi debitori di fine anno ha due mesi (60 giorni) di tempo e può autorizzare l’addebito in conto;
-
gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. La quota interessi maturati può dunque produrre interessi di mora, che risultano esclusi dal divieto di anatocismo;
-
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti sia per assenza di fido sia per superamento del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili (1° marzo); in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo. Quanto precede significa che, se gli interessi debitori, conteggiati al 31 dicembre, non vengono liquidati entro sessanta giorni possono andarsi ad aggiungere al capitale dovuto e produrre così nuovi interessi (sostanzialmente anatocismo).