top of page

Usurarietà originaria del tasso di mora: per la Cassazione la nullità colpisce anche gli interessi corrispettivi che non superano il tasso soglia. 

Conseguenza: è dovuto solo il capitale e nessun interesse.

 

Un’importante pronuncia quella della Corte di Cassazione, Sez. 6, che con ordinanza n. 23192/17 depositata il 04.10.2017, nel dichiarare manifestamente infondato il ricorso promosso da Bancapulia Spa, ha disposto: “ 1. l’art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore; 2. il ricorso è manifestamente infondato; come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità “è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso” (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000).

Una pronuncia che potrebbe rendere giustizia a migliaia di utenti bancari (consumatori e/o aziende) che hanno già intrapreso azioni dinanzi ai Tribunali di merito competenti o a tutti coloro che volessero accertare l’usurarietà di un mutuo o finanziamento in corso oppure estinto entro i dieci anni . L’ordinanza si colloca infatti in un contesto giurisprudenziale di merito caratterizzato da posizioni contrastanti, ma che finalmente ha reso chiaro il tenore della norma sull’usura bancaria.

bottom of page